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Formazione in sicurezza, i requisiti per enti bilaterali e paritetici

Formazione in sicurezza, i requisiti per enti bilaterali e paritetici

Il ministero lavoro ha diffuso una circolare ( n. 20 del 29 luglio 2011), con la quale ha fornito indicazioni sull’identificazione degli enti preposti allo svolgimento di attività di formazione in materia di salute e sicurezza: si tratta cioè di enti bilaterali e organismi paritetici.
Indica il ministero, che con il decreto 81/2008 viene attribuito un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni, e viene quindi attribuito agli organismi espressione del sistema contrattuale una serie di rilevanti compiti e funzioni, in base all’articolo 51 del Testo unico di Sicurezza. Tali enti devono comunque avere determinate caratteristiche da rintracciare, in primis, nell'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008, ove si richiede che tali organismi debbano essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative" nell'ambito dei sistema contrattuale di riferimento.
Se a seguito per esempio di una attività ispettiva, continua il ministero, si pone il problema di verificare la legittimazione di un organismo che si qualifica come "paritetico", occorre verificare la sussistenza ed effettività di tale requisito in base a consolidati principi giurisprudenziali, o chiedendo direttamente alla Direzione Generale i dati relativi alla rappresentatività delle associazioni sindacali o delle organizzazioni di datori di lavoro nel cui ambito vengano costituiti tali organismi.
Il datore di lavoro che intenda far svolgere l’attività formativa dagli organismi paritetici o dagli enti bilaterali (o intenda realizzare tale attività in collaborazione con essi), è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative e firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Devono inoltre sussistere ulteriori elementi individuati ex lege (articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008), vale a dire che l'organismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia) e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.
Il ministero richiama quindi l’attenzione delle Pubbliche Amministrazioni a prestare la massima attenzione nella verifica dei presupposti sopra richiamati, ove queste decidano di svolgere le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per mezzo di una convenzione con enti bilaterali e con organismi paritetici.