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Ambienti confinati: in Gazzetta il decreto attuativo del T.U.

Ambienti confinati: in Gazzetta il decreto attuativo del T.U.

È stato Pubblicato sula Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 che introduce misure di maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti in luoghi di lavoro nei quali vi siano rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili (c.d. “ambienti confinati”).
Il provvedimento, adottato in attuazione degli articoli 6 e 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), entrerà in vigore dal 23 novembre 2011.

Campo di applicazione
In attesa di definizione il sistema di azione delle imprese e dei lavoratori autonomi (come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del Testo Unico di Sicurezza), il regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

In base all’articolo 2 sono indicati 8 requisiti che le imprese o lavoratori autonomi devono rispettare:
-integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
-integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
-presenza di personale, non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto;
-avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro;
-possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri di queste attività lavorative e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazioni e attrezzature;
-avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro;
-rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di DURC;
-integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento.

Limiti al subappalto
Il Regolamento conferma altresì che non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.