Con il Messaggio n. 23003 del 5 dicembre 2011, “Obbligo dei lavoratori ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.”, l’INPS ha richiamato quanto disposto dall’articolo 20 del D.Lgs. 81/08, con particolare attenzione al dovere del lavoratore di sottoporsi ai controlli sanitari.
Obbligatorietà dei controlli sanitari
Come si legge nella comunicazione: «… le attività legate alla sorveglianza sanitaria, espletate dal Medico competente, oltre ad avere particolare rilievo nella prevenzione, rivestono il carattere della obbligatorietà per i soggetti destinatari, in aderenza alla previsione dell'art. 20, comma 2, lett. i, del richiamato D.lgs. n. 81 del 2008 ("i lavoratori devono [...]sottoporsi ai controlli sanitari previsti [...] o comunque disposti dal medico competente")».
Il testo unico stabilisce infatti che: “… i lavoratori devono in particolare … contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro … osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale …”.
Mancata presentazione e valutazione disciplinare
Viste queste considerazioni, il Messaggio ricorda anche che: “… la convocazione tramite posta elettronica del lavoratore per gli accertamenti sanitari, disposta dal Medico competente e comunicata anche per conoscenza al dirigente della struttura di appartenenza, costituisce un obbligo per il dipendente. La mancata presentazione alla prescritta visita medica, ove non giustificata da impossibilità sopraggiunta, è inevitabilmente oggetto di valutazione ai fini della responsabilità disciplinare”.