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Autonomi in cantiere, le indicazioni del ministero Lavoro

Autonomi in cantiere, le indicazioni del ministero Lavoro

Con la Circolare n. 16 del 4 luglio, il ministero del Lavoro fornisce alcune istruzioni operative per il personale ispettivo che svolga i propri accertamenti sui lavoratori edili autonomi nelle attività edili.
L’obiettivo è riscontrare dove l'utilizzo di un libero professionista nasconda invece un rapporto dipendente non opportunamente regolato sia sotto il profilo previdenziale che prevenzionistico.

Il ministero chiarisce che l’imprenditore autonomo o artigiano, per essere tale deve svolgere l’attività subordinata solo se questa non sia prevalente rispetto a quella autonoma e la sua autonomia si deduce dalla propria dotazione strumentale, di macchine e attrezzature. Ciò non significa, per il ministero, che la proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (quale secchi, pale picconi etc) basti a dimostrare l’autonomia dell’attività imprenditoriale né tantomeno costituisce prova di autonomia il detenere a titolo oneroso tale attrezzatura, magari fornita dal committente o dall’impresa esecutrice, fatto che, anzi, conferma la natura dipendente del rapporto che lega l’imprenditore all’impresa committente.

Quindi, ove non emergano conclamati elementi di una effettiva organizzazione aziendale rappresentata da significative dotazioni aziendali e non vi sia nemmeno un'inequivocabile situazione di pluricommittenza - il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane.
Inoltre, tale impostazione deve essere seguita per ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell'opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente etero diretti.

Qualora si disconosca l’autonomia delle prestazioni, il personale ispettivo deve contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavorativa, connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.