Con la sentenza n. 35970/2014 la Cassazione (sezione penale) afferma un principio già più volte affermato in materia di responsabilità del direttore dei lavori: costui, quando nominato dal committente, mentre svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, risponde dell'infortunio sul lavoro di un operaio quando allo stesso sia affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze.
Ciò vale sia nel caso in cui tale potere sia stabilito per convenzione, sia quando è stabilito con una particolare clausola introdotta nel contratto d'appalto, ma anche quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro.
La vicenda
Nel caso presentato alla Corte, il direttore dei lavori di una ditta appaltatrice venivano condannati in relazione al reato di lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore che si era infortunato nelle operazioni di getto del calcestruzzo per il completamento di un solaio di copertura in cemento armato prefabbricato.
Il solaio aveva ceduto a causa della inadeguatezza delle opere provvisionali di sostegno, collocate in assenza di uno specifico calcolo tale da garantire che le armature supportassero, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche dovute all'esecuzione dei lavori.
Il ricorso in Cassazione aveva riguardato la posizione di garanzia del direttore dei lavori con il quale, sosteneva la difesa, c'era una mera collaborazione professionale per la predisposizione dell'istruttoria ai fini della partecipazione alla gara d'appalto pubblico; una posizione alla quale non faceva riscontro l'attribuzione di alcuna mansione in materia di conduzione del cantiere o di sicurezza dei lavoratori, non disponendo questa figura, né del tempo necessario, né delle specifiche competenze.