La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con Interpello n.2/2017 del 13 dicembre 2017risponde ad un quesito inerente la necessità che l'informazione in sicurezza per i lavoratori sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Il quesito
L'Unione Generale del Lavoro (UGL) chiede sulla interpretazione del "combinato disposto degli artt. 31 e 36" del d.lgs. n. 81/2008 interrogandosi sulla necessità che l'informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in "forma prioritaria ed esclusiva" dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Secondo la Commissione Interpelli
Secondo la Commissione rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l'onere di erogare l'adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori e cita quindi alcuni passaggi del Testo Unico di Sicurezza a sostegno della sua interpretazione.
La "informazione" per la sicurezza viene definita all'art. 2 comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 81/2008 come: "complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro".
Inoltre, segnala il Ministero, già all'art. 18 comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008, si pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l'obbligo di "adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37", mentre l'art. 33 comma 1 lett. f)elencando i "compiti" dell'intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - e non quindi solamente quelli del suo Responsabile - specifica che vi sia anche quello di "fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36".