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L'esperto risponde

Buongiorno, come da telefonata, mi sono imbattuto nel Vostro sito cercando conferma se il modello DICH. POSA OPERA 2004 risulta essere superato con il mod. DICH. PROD. 2008. Gentilmente sa darmi risposta? In caso di smentita, quale è il documento da produrre nel caso di sostituzione di un maniglione anti-panico installato su una porta rei? grazie in anticipo per la gentilissima attenzione, saluti

04/04/2012 - Con Lettera Circolare Prot. n° P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 Aprile 2008 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – è stato disposto l’aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI - Certificato di Prevenzione Incendi.  Con tali aggiornamenti sono state introdotte significative modifiche in merito alla compilazione della modulistica (Moduli Vers. 2008) ed alla specifica identificazione del tecnico esperto in materia di prevenzione incendi che deve compilare e sottoscrivere i moduli stessi. Nello specifico il mod. DICH. PROD. 2008, che dovrà essere sottoscritto da professionista abilitato,sostituisce i modelli DICH.RIV. PROT. 2004 e DICH.POSA IN OPERA 2004 che non dovranno essere consegnati ai Comandi VV.F..      

Comè possibile individuare nelle Amministrazioni pubbliche la figura del datore di lavoro? In mancanza di qualifiche dirigenziali, a chi viene attribuita ai fini della sicurezza la qualifica di datore di lavoro?

06/06/2010 - Allo stato attuale della legislazione, a partire dal D.Lgs. n. 29/93 e sue successive modificazioni, vige notoriamente un riparto di competenze in relazione al quale nelle Pubbliche Amministrazioni gli organi di governo ed elettivi sono titolari dei poteri di indirizzo politico - amministrativo, di dotazione organica, strumentale ed economico-finanziario e delle funzioni di controllo dell'ente; ai dirigenti spetta invece la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle risorse assegnate e la gestione del personale. Ai dirigenti pubblici pertanto riconosciuta la titolarità degli stessi poteri di autonomia decisionale e di pesa propri dei datori di lavoro nel settore privato. A scanso di equivoci bisogna precisare che il rapporto di dipendenza funzionale esistente con gli organi di governo vale per ciò che attiene agli obiettivi definiti a livello di azione politico-amministrativa, non anche per altri, come quello della "tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", che la stessa legge a definire e ad imporre in modo indifferenziato alle imprese pubbliche e private. I dirigenti pubblici non sono pertanto equiparabili ai dirigenti del settore privato ma piuttosto - ai sensi dell'art. 2 - comma 2, let. b) del D.Lgs. 81/08 - ai datori di lavoro. Essi non hanno perciò vincoli di subordinazione in materia di adempimento degli obblighi di sicurezza e non debbono sottostare alla decisone di altri organi dell'ente di governo, fermo ovviamente restando il potere-dovere di controllo di quest'ultimo sul lavoro operato connesso al rapporto di servizio che comunque li lega all'ente. In mancanza di qualifiche dirigenziali, la figura del datore di lavoro negli enti locali individuata ai sensi e per le finalità della normativa di prevenzione, quella del funzionario. In tale ambito, alla luce di alcune autorevoli pronunce della Suprema Corte e della dottrina prevalente, appare inequivoco il divieto di delega nel settore pubblico - inteso almeno nel senso di delega di responsabilità con gli effetti giuridici poc'anzi richiamati - sia in relazione alla insuperabile problematicit di conciliare l'esercizio della delega con le tutt'ora rigide, seppure semplificate, procedure di impegno della spesa che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione, sia in considerazione della possibilità di creare situazioni di disquilibrio negli assetti funzionali dell'Ente Pubblico. E' comunque certo che datori di lavoro da un lato e dirigenti dall'altro (in misura qualitativamente e quantitativamente inferiore i cos detti preposti) siano i soggetti primariamente destinatari degli obblighi di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro sui quali incombe infatti il dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di sicurezza e di salute).

Quali sono le caratteristiche peculiari che contraddistinguono la figura del datore di lavoro? Esiste, a livello normativo, una definizione di "datore di lavoro pubblico"?

06/06/2010 - Nell'ambito delle disposizioni definitorie di portata generale, il D.Lgs. 81/08 ha espressamente individuato i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e di salute formulando una definizione pi completa di "lavoratore" rispetto a quella contenuta nella legislazione precedente e giungendo ad offrire anche la definizione di "datore di lavoro", della quale sono altresì stati tratteggiati anche alcuni caratteri distintivi in relazione alla natura pubblica del settore di attività. Sul piano generale, il parametro di riferimento per la individuazione della figura del datore di lavoro rimasto invariato. Tale figura definita come il soggetto "titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa". Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

E' un obbligo del medico competente visitare gli ambienti di lavoro o è una mera facoltà?

21/05/2010 - Il D.Lgs. 81/08 prevede chiaramente che il medico competente debba visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.