Comè possibile individuare nelle Amministrazioni pubbliche la figura del datore di lavoro? In mancanza di qualifiche dirigenziali, a chi viene attribuita ai fini della sicurezza la qualifica di datore di lavoro?
06/06/2010 - Allo stato attuale della legislazione, a partire dal D.Lgs. n. 29/93 e sue successive modificazioni, vige notoriamente un riparto di competenze in relazione al quale nelle Pubbliche Amministrazioni gli organi di governo ed elettivi sono titolari dei poteri di indirizzo politico - amministrativo, di dotazione organica, strumentale ed economico-finanziario e delle funzioni di controllo dell'ente; ai dirigenti spetta invece la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle risorse assegnate e la gestione del personale. Ai dirigenti pubblici pertanto riconosciuta la titolarità degli stessi poteri di autonomia decisionale e di pesa propri dei datori di lavoro nel settore privato. A scanso di equivoci bisogna precisare che il rapporto di dipendenza funzionale esistente con gli organi di governo vale per ciò che attiene agli obiettivi definiti a livello di azione politico-amministrativa, non anche per altri, come quello della "tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", che la stessa legge a definire e ad imporre in modo indifferenziato alle imprese pubbliche e private. I dirigenti pubblici non sono pertanto equiparabili ai dirigenti del settore privato ma piuttosto - ai sensi dell'art. 2 - comma 2, let. b) del D.Lgs. 81/08 - ai datori di lavoro. Essi non hanno perciò vincoli di subordinazione in materia di adempimento degli obblighi di sicurezza e non debbono sottostare alla decisone di altri organi dell'ente di governo, fermo ovviamente restando il potere-dovere di controllo di quest'ultimo sul lavoro operato connesso al rapporto di servizio che comunque li lega all'ente. In mancanza di qualifiche dirigenziali, la figura del datore di lavoro negli enti locali individuata ai sensi e per le finalità della normativa di prevenzione, quella del funzionario. In tale ambito, alla luce di alcune autorevoli pronunce della Suprema Corte e della dottrina prevalente, appare inequivoco il divieto di delega nel settore pubblico - inteso almeno nel senso di delega di responsabilità con gli effetti giuridici poc'anzi richiamati - sia in relazione alla insuperabile problematicit di conciliare l'esercizio della delega con le tutt'ora rigide, seppure semplificate, procedure di impegno della spesa che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione, sia in considerazione della possibilità di creare situazioni di disquilibrio negli assetti funzionali dell'Ente Pubblico. E' comunque certo che datori di lavoro da un lato e dirigenti dall'altro (in misura qualitativamente e quantitativamente inferiore i cos detti preposti) siano i soggetti primariamente destinatari degli obblighi di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro sui quali incombe infatti il dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di sicurezza e di salute).